Limiti di spesa per edificio unifamiliare con pertinenze: la rettifica delle Entrate
/di Francesca RessaL’Agenzia delle Entrate precisa che per edifici unifamiliari le pertinenze si conteggiano insieme all’abitazione e rileva la situazione ante intervento
L’Agenzia delle Entrate ribadisce un orientamento già consolidato sui massimali di spesa, anche se l’interpello 568 di agosto (immediatamente ritirato) aveva creato qualche perplessità.
Con la risposta n. 765/2021 l’Agenzia chiarisce che vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi e non quelle risultanti alla fine dei lavori: conta la situazione preesistente ai lavori e non quella successiva.
Inoltre, il massimale di spesa è unico per i lavori Superbonus su una casa unifamiliare, senza incrementi in presenza di pertinenze.
Quesito
L’istante è comproprietario, con altra persona fisica, di un fabbricato composto da un’unità abitativa (accatastata A/3) e da due pertinenze (accatastate: C/6, con destinazione d’uso autorimessa, e C/2, con destinazione d’uso magazzino).
Egli rappresenta di voler effettuare interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico (quali: isolamento termico delle pareti esterne, sostituzione della centrale termica, sostituzione degli infissi e installazione dell’impianto fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo); al termine dei lavori risulterà una nuova destinazione d’uso in merito ad una porzione del magazzino: risulterà un’ulteriore unità immobiliare residenziale (di categoria A/3).
Alla luce di quanto espresso, l’istante chiede di poter usufruire del Superbonus (di cui all’articolo 119 del dl n. 34/2020) e chiede, inoltre, chiarimenti in merito al numero di unità immobiliari da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di spesa per gli interventi agevolabili.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il presente parere dell’Agenzia delle Entrate, circa la corretta applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 119 del dl n. 34/2020 (decreto Rilancio), rettifica la precedente risposta n. 568 del 30 agosto 2021.
Dopo un excursus normativo circa il Superbonus, l’Agenzia delle Entrate riprende la circolare n. 24/E del 2020 in cui chiarisce che la detrazione in esame spetta in relazione agli interventi (sia trainanti, sia trainati) realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, i cui limiti di spesa per ciascun intervento si riferiscono al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Come chiarito, inoltre, nella circolare n. 30/E del 2020 in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, di recupero del patrimonio edilizio ed antisismici, nel caso di interventi che uniscono o suddividono gli immobili, i limiti di spesa vanno individuati in base alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio dei lavori e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Lo stesso principio va applicato anche ai fini del Superbonus.
Nel caso in esame si tratta di un edificio composto da un’unità abitativa e da due pertinenze: il limite di spesa per gli interventi antisismici sarà riferito ad una singola unità immobiliare, anche se a fine lavori gli immobili residenziali saranno due (il magazzino diventerà un’unità A/3).
In particolare:
- il limite di spesa a disposizione per gli interventi antisismici è pari a euro 96.000;
- il limite di spesa per gli interventi di efficientamento energetico è pari a:
- 50.000 euro per l’isolamento termico delle pareti esterne;
- 30.000 euro per la sostituzione della centrale termica;
- 54.545 euro per la sostituzione degli infissi;
- 48.000 euro per l’installazione dell’impianto fotovoltaico;
- 48.000 euro per l’installazione del relativo sistema di accumulo.
Conclusioni
Ai fini del calcolo dei limiti di spesa per gli interventi ammissibili al regime agevolato, va considerata la situazione esistente all’inizio dei lavori e NON le due unità immobiliari residenziali di categoria A/3 che risulteranno al termine dei lavori.